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Biografia
La bottega d’artista

Probabilmente, tutti sanno cos’è il diritto d’autore, ma pochi ne conoscono davvero l’esatto funzionamento. Il diritto d’autore è quell’insieme di norme che disciplina le opere dell’ingegno delle persone. In pratica, il diritto d’autore serve a tutelare le creazioni intellettuali, in modo tale che esse possano essere correttamente attribuite ai loro autori e questi ultimi possano rivendicare i propri diritti (anche economici) sulle stesse. Utilizzando una terminologia anglosassone, molto spesso il diritto d’autore viene chiamato anche copyright. Sebbene le due nozioni si riferiscano sostanzialmente alla stessa categoria di beni tutelati (le opere creative), il copyright identifica solamente il diritto dell’autore di un’opera a non vedersela riprodotta contro la sua volontà. Dunque, a rigore, il copyright riguarda solo una parte della più ampia tutela fornita dal diritto d’autore.

Il diritto d’autore è costituito dall’insieme delle norme giuridiche che tutelano il prodotto dell’ingegno di una persona.

La tutela fornita dal diritto d’autore si muove lungo due direzioni:

- il riconoscimento della paternità dell’opera (cosiddetto diritto morale d’autore);
- il diritto a sfruttare economicamente l’opera stessa (diritto patrimoniale d’autore).

In estrema sintesi, il diritto d’autore offre uno scudo contro coloro che, indebitamente, vogliono appropriarsi dell’opera dell’ingegno altrui, magari attribuendosene la paternità oppure riproducendola per scopi commerciali.

In linea generale, le opere dell’ingegno protette dalla L.d.a. beneficiano di una tutela che si declina lungo il duplice versante dei diritti morali (artt. da 20 a 24 della L.d.a.) e dei diritti di utilizzazione economica dell’opera (artt. da 12 a 19 della L.d.a.).

I diritti morali sono precipuamente posti a difesa della personalità dell’autore dell’opera dell’ingegno e presentano le seguenti caratteristiche: inalienabilità, imprescrittibilità, irrinunciabilità e durata illimitata.

I diritti di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno, invece, sono posti in capo all’autore della medesima al fine si assicurarne a quest’ultimo lo sfruttamento economico. Il contenuto patrimoniale di tali diritti si riverbera anche sulle caratteristiche fondamentali di questi ultimi, i quali, a differenza dei diritti morali, possono essere ceduti a terzi, anche a titolo oneroso, ed hanno una durata limitata nel tempo.

Art. 1

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

Paolo Tomberli © 2024, Monocromatica Archive – Tutti i diritti sono riservati

N.B. APPENDICE

Il Giudice Francesca Lippi, letto il ricorso cautelare presentato da Nikon Corporation (ricorrente) contro Fotogk S.r.l. ?(convenuto/i), a scioglimento della riserva assunta in data 6.3.2024 ha emesso la seguente ordinanza.

Visti gli artt. 126, 129, 130 e 131 c.p.i. e 669-bis e ss. c.p.c., inibisce a Fotogk S.r.l.. l’ulteriore commercializzazione in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo dei prodotti recanti i Marchi Nikon non destinati ad essere commercializzati nell’UE nonché di qualsiasi altro dispositivo interferente con i diritti esclusivi di Nikon.
Autorizza il sequestro dei prodotti recanti i Marchi Nikon non destinati ad essere commercializzati nell’UE nonché di qualsiasi altro dispositivo interferente con i diritti esclusivi di Nikon che si trovi nella disponibilità di Fotogk S.r.l. o anche di terzi non identificati nel ricorso ex art. 130, 4° comma, c.p.i. e dei materiali promo-pubblicitari ad essi riferibili, disponendo che il provvedimento debba eseguirsi su beni presenti presso le sedi della resistente ovvero presso tutti i luoghi che siano nella disponibilità di quest’ultima, nonché eventuali depositi e/o sedi secondarie, presso pertinenze e magazzini, ovvero presso altri terzi non identificati in ricorso qualora si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o messi in commercio dalla resistente e/o per suo conto e qualora non si tratti di oggetti acquistati in buona fede e per uso personale, come previsto dall’art. 130 c.p.i., autorizzando la presenza dei legali e tecnici della ricorrente a presenziare alle operazioni di esecuzione.
Ordina alla resistente Fotogk S.r.l. il ritiro dal commercio, a sue spese, dei prodotti nonché degli altri prodotti a marchio Nikon non destinati ad essere commercializzati nell’UE.
Dispone la penale di € 500 per ogni atto di commercializzazione dei prodotti a marchio Nikon in violazione del presente provvedimento.
Dispone la pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulle riviste specializzate Fotografia.it e DDAY.it a cura della ricorrente e a spese della resistente.
Ordina alla resistente di fornire alla ricorrente le informazioni (soggetti e prodotti coinvolti) relative alla commercializzazione dei prodotti a marchio Nikon oggetto del presente provvedimento.
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